Antonio De Bonis
Come difendersi dal cyberbullismo.

Uno tra i comportamenti più odiosi che colpiscono un gran numero di adolescenti è senz'altro il bullismo. Questo oltrepassa l'alveo dei comportamenti goliardici per configurare una specifica forma di reato in ragione dei danni potenziali che può infliggere alla vittima in un periodo delicatissimo per lo sviluppo della persona umana.
Il bullismo declinato nel contemporaneo mondo digitale, quindi per via telematica, fa riferimento a qualsiasi comportamento aggressivo, molesto, ricattatorio, ingiurioso, denigratorio, diffamante, al furto d'identità, all'alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati in danno di minori. Tuttavia, la giurisprudenza fa rientrare in tale condotta criminosa anche la semplice diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo o ridicolizzarlo.
Il legislatore è intervenuto con la legge 71/2017 sul cyberbullismo che permette ai minori, direttamente o per il tramite per il tramite dei responsabili legali della sua tutela, di chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti illeciti.
In ossequio alla normativa sul trattamento dei dati personali le richieste vanno inviate al titolare del trattamento dei dati personali, quasi sempre il gestore del sito internet o del social media che ha pubblicato i contenuti ritenuti illeciti e che configurano il reato di cyberbullismo.
A questo punto il titolare del trattamento dei dati personali oppure il gestore del sito internet o del social media che ha pubblicato le informazioni ritenute offensive ha l'obbligo di legge di rispondere alla richiesta e provvedere alla rimozione dei medesimi contenuti.
Laddove questo non avvenga si può immediatamente ricorrere all'Autorità garante della privacy utilizzando il modello disponibile sul sito www.garanteprivacy.it/cyberbullismo,
inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.